La questione affrontata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 23 marzo 2017 riguarda la configurabilità o meno del reato di cui all’art. 624 bis c.p. (furto in abitazione inteso come introduzione in luogo destinato in tutto o in parte a dimora privata) quando l’azione delittuosa viene posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali o più in generale, luoghi di lavoro in orari di chiusura al pubblico ed in assenza dei lavoratori stessi.
La Corte si è pronunciata in maniera negativa sostenendo che rientra nella nozione di “dimora privata” solo i luoghi “anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare”.