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FURTO IN ABITAZIONE: QUANDO UN LUOGO SI DEFINISCE DIMORA PRIVATA EX ART. 624 BIS C.P.

La questione affrontata dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza del 23 marzo 2017 riguarda la configurabilità o meno del reato di cui all’art. 624 bis c.p. (furto in abitazione inteso come introduzione in luogo destinato in tutto o in parte a dimora privata) quando l’azione delittuosa viene posta in essere in esercizi commerciali, studi professionali, stabilimenti industriali o più in generale, luoghi di lavoro in orari di chiusura al pubblico ed in assenza dei lavoratori stessi.
La Corte si è pronunciata in maniera negativa sostenendo che rientra nella nozione di “dimora privata” solo i luoghi “anche destinati ad attività lavorativa o professionale, nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare”.

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