Inizialmente è necessario fare chiarezza circa la nuova disciplina dell’omicidio stradale di cui all’art. 589 bis del codice penale e del reato di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis codice penale, introdotti con la legge n. 41 del 23 marzo 2016.
Quanto all’omicidio stradale, si tratta di una particolare forma di omicidio colposo che si sostanzia in violazione delle norme sulla circolazione stradale ben qualificate nel citato articolo di legge.
L’art. 589 bis c.p. infatti prevede tre ipotesi delittuose diverse per gravità e trattamento sanzionatorio.
Il primo comma punisce con la reclusione da due a sette anni di reclusione, chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona a seguito della violazione delle norme che disciplinano la circolazione stradale.
Il secondo comma dell’articolo in parola prevede la reclusione da otto a dieci quando la morte di una persona sia stata cagionata da chiunque si sia messo alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica quantificato con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l o in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Infine, il terzo comma punisce la condotta di che, ponendosi alla guida di un veicolo a motore, in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5 g/l, cagiona la morte di una persona.
In quest’ultima ipotesi, il trattamento sanzionatorio sarà la reclusione da cinque a dieci anni.
La medesima pena è prevista quando:
– la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che circoli nel centro urbano a una velocità almeno pari al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h o che circoli su strade extraurbane a una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita;
– la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che attraversi un’intersezione con il semaforo rosso o circoli contromano;
– ed infine, quando la morte è causata dal conducente di un veicolo a motore che inverta il senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o che sorpassi un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di una linea continua.
In merito al reato di lesioni stradali è necessario compiere altrettante distinzioni per gravità e trattamento sanzionatorio comminato dal legislatore.
Infatti, al primo comma dell’art. 590 bis c.p. è punito con la reclusione da tre mesi a un anno la condotta di chi, in violazione delle norme sulla circolazione stradale, cagiona per colpa lesioni gravi mentre da uno a tre anni per chi cagioni lesioni gravissime.
Le ipotesi più gravi che sono punite con la reclusione da otto a dodici anni in caso di omicidio, sono invece sanzionate con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.
Infine, laddove l’articolo 589-bis c.p. stabilisce la pena della reclusione da cinque a dieci anni per l’omicidio, l’articolo 590-bis stabilisce la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.
Nella sentenza n. 2403 la Quarta sezione della Corte di Cassazione del 18 gennaio 2017 riferisce chiaramente che “la formulazione della novella del 2016 ha, evidentemente, ricondotto le ipotesi aggravate al momento della guida individuando esplicitamente, come agente, chiunque si ponga alla guida di un veicolo a motore” a differenza delle ipotesi-base di cui agli art. 589 bis primo comma c.p. e 590 bis primo comma c. p. per le quali destinatario del precetto è chiunque cagioni per colpa (…) con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale….”.
Pertanto, secondo la Suprema Corte “le nuove fattispecie aggravate sono applicabili solo al conducente di un veicolo a motore e non anche a chi cagioni la morte (o le lesioni) di un pedone guidando una bicicletta in stato di ebbrezza.”