Il casellario giudiziale penale – comunemente detto “fedina penale” – consente la conoscenza dei delle condanne penali passate in giudicato, ossia l’indicazione dei procedimenti definiti con sentenza o decreto penale di condanna non più impugnabili.
Attenzione: nel certificato che riporta le condanne penali sono registrate anche le sentenze straniere riconosciute in Italia.
Per conoscere, invece, procedimenti ancora pendenti (indagini o giudizio) occorre richiedere il certificato dei carichi pendenti , che indica i procedimenti non ancora chiusi bensì in corso (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_3_3_2.page ; per il Comune di Bologna http://www.procura.bologna.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=2823 e http://www.procura.bologna.giustizia.it/comefare.aspx?cfp_id_scheda=2824 )
La richiesta del certificato va fatta al dirigente della segreteria della Procura della Repubblica di qualunque ufficio del casellario, indipendentemente dal luogo di nascita della persona a cui si riferiscono.
Occorre precisare che tutte le condanne vengono iscritte nel casellario, trattandosi di un archivio ove sono inserite tutte le condanne inflitte ai cittadini, ma solo alcune sono leggibili da parte del cittadino richiedente.
Ciò accade perché per alcuni reati considerati dall’ordinamento meno gravi o per alcuni tipi di sentenze (ad esempio, il c.d. “patteggiamento”) può essere concesso da parte dell’organo giudicante il beneficio della non menzione nel casellario.
Pertanto, il privato cittadino che ne farà richiesta otterrà un certificato parziale nel quale non sono riportate tutte quelle condanne con e quali sia stato concesso il beneficio della non menzione nel casellario ovvero sentenze di patteggiamento o decreti penali di condanna.
Come detto, però, non vuol dire che la condanna non è iscritta nel casellario, ma semplicemente che non è visibile agli occhi del privato cittadino.
Infine, proprio perché non tutti i precedenti sono leggibili nel casellario richiesto dal privato, consiglio prima di firmare autocertificazione ove si dichiara di non aver precedenti, di chiedere all’ufficio del casellario una visura (per la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna http://www.procura.bologna.giustizia.it/comefare.aspx?id_ufficio_giudiziario=1159&cfp_id_scheda=2828) e non un certificato del casellario penale.
Qualora, invece, sia la Pubblica Amministrazione ovvero l’Autorità Giudiziaria a richiedere il certificato, questi potranno visionare la versione integrale del certificato penale e leggere tutte le iscrizioni presenti.
Ma veniamo ora a conoscere come e quando poter ripulire il casellario giudiziale.
L’iscrizione di una condanna definitiva nella fedina penale può essere materialmente cancellata; solo in caso di reati molto lievi e dopo che si siano realizzate determinate condizioni.
Questo è il caso delle condanne penali del Giudice di pace dopo che siano trascorsi dieci anni dalla condanna definitiva.
Gli unici strumenti che permettono di far annotare accanto all’iscrizione la dicitura “reato estinto”, limitando così gli effetti negativi del precedente penale, sono la riabilitazione o l’incidente di esecuzione in caso di patteggiamento o decreto penale di condanna.
Tecnicamente tale dicitura fa sì che pur se presente visivamente nel casellario, il precedente non avrà più alcun effetto, ripristinando la vostre facoltà giuridiche perse con la condanna.
Infine, proprio perché non tutti i precedenti sono leggibili nel casellario richiesto dal privato, consiglio prima di firmare autocertificazione ove si dichiara di non aver precedenti, di chiedere all’ufficio del casellario una visura e non un certificato del casellario penale.
Se siete interessati a far esaminare la vostra situazione personale nel dettaglio e per avere maggiori informazioni circa questi istituti – spesso poco conosciuti – è necessario rivolgersi ad un legale che abbia la piena conoscenza di una materia così complessa ed in costante evoluzione come quella riguardante il casellario giudiziale.
Si ricorda che è possibile usufruire di tali procedure anche in regime di “gratuito patrocinio”.