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ASSOLUZIONE PER PARTICOLARE TENUITA’ DEL FATTO IN CASO RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ALCOL TEST: COSI’ LA SENTENZA DELLE SEZIONI UNITE DEL 6 APRILE 2016

La causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatto, di cui all’art. 131-bis codice penale, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, previsto dell’art. 186, comma 7 del Codice della Strada, volto all’accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal secondo comma dello stesso articolo.

I Giudici di legittimità riferiscono che l’istituto in parola ha lo scopo primario di estromettere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena – infatti, è prevista sentenza di assoluzione –  e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.

Ciò detto, , il comma 7 dell’art. 186 del Codice della Strada non punisce una mera ed astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione.

Da tale ricostruzione della categoria discende che, accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l’offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato.

Conclusivamente la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “La causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dell’art. 186, comma 7, cod. strada”.

 

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