La causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatto, di cui all’art. 131-bis codice penale, è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi al test alcolemico, previsto dell’art. 186, comma 7 del Codice della Strada, volto all’accertamento della guida in stato di ebbrezza sanzionata dal secondo comma dello stesso articolo.
I Giudici di legittimità riferiscono che l’istituto in parola ha lo scopo primario di estromettere dal circuito penale fatti marginali, che non mostrano bisogno di pena – infatti, è prevista sentenza di assoluzione – e, dunque, neppure la necessità di impegnare i complessi meccanismi del processo.
Ciò detto, , il comma 7 dell’art. 186 del Codice della Strada non punisce una mera ed astratta disobbedienza ma un rifiuto connesso a condotte di guida indiziate di essere gravemente irregolari e tipicamente pericolose, il cui accertamento è disciplinato da procedure di cui il sanzionato rifiuto costituisce solitamente la deliberata elusione.
Da tale ricostruzione della categoria discende che, accertata la situazione pericolosa tipica e dunque l’offesa, resta pur sempre spazio per apprezzare in concreto quale sia lo sfondo fattuale nel quale la condotta si inscrive e quale sia, in conseguenza, il concreto possibile impatto pregiudizievole rispetto al bene tutelato.
Conclusivamente la Corte enuncia il seguente principio di diritto: “La causa di non punibilità per particolare tenuità dei fatto, di cui all’art. 131-bis cod. pen., è compatibile con il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento alcoolimetrico, previsto dell’art. 186, comma 7, cod. strada”.