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IL LATRATO DEI CANI ED IL DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE: COME PUO’ UN GIUDICE ACCERTARE LA SUSSISTENZA DEL REATO?

A differenza di quanto comunemente si possa pensare, al fine dell’accertamento della sussistenza della contravvenzione (ossia reato punito dall’ordinamento giudiziario con l’ arresto o l’ammenda) del disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone di cui all’art.  659 del Codice Penale non è necessario sottoporre al Giudice competente per il giudizio una perizia ovvero una consulenza tecnica che dimostri scientificamente e nei fatti  il superamento della normale tollerabilità.

Infatti, secondo quanto sancito dalla Terza Sezione Penale della Suprema Corte di Cassazione nella sentenza n. 5613 del 7 febbraio 2017 (https://drive.google.com/file/d/0BwYZK_jmbzZKTzJrLTJWa1JzM1U/view?usp=sharing)  l’organo giudicante potrà “fondare il proprio convincimento su elementi probatori di diversa natura, quali le dichiarazioni di coloro che sono in grado di riferire le caratteristiche e gli effetti dei rumori percepiti, sì che risulti oggettivamente superata la soglia della normale tollerabilità”.

Pertanto sarà utile avvalersi di persone disposte a testimoniare i fatti realmente accaduti e riportati puntualmente nella denuncia – querela che ha dato inizio alle indagini e, successivamente, al processo.

E’ necessario sottolineare come la citata sentenza potrà essere utilizzata anche con riferimento ad altri fatti od episodi che vedono il superamento della normale tollerabilità: potrà essere posta a fondamento in caso di schiamazzi e grida notturni o qualsivoglia altro comportamento che possa recare disturbo, così come prescritto all’art. 659 c.p.

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