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STUPEFACENTI: LEGITTIMO IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI AD ACCERTAMENTI SE MANCANO SEGNI DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA.

Come noto, l’art. 187 del Codice della Strada sanziona penalmente chiunque si ponga alla guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Gli organi di polizia stradale, competenti per i controlli,  possono sottoporre i conducenti ad accertamenti non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili sempre nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica.

Quando tali accertamenti forniscono esito positivo oppure quando le Autorità abbiano ragionevole motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l’effetto conseguente all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, i conducenti, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono essere sottoposti ad accertamenti clinico-tossicologici e strumentali, ovvero analitici su campioni di mucosa del cavo orale o di fluido del cavo orale, secondo modalità specificamente previste, prelevati a cura del personale sanitario ausiliario delle forze di polizia.

Qualora non sia possibile effettuare il prelievo a cura del suddetto personale ovvero nel caso in cui il conducente rifiuti di sottoporsi a tale prelievo, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie fisse o mobili della polizia stradale ovvero presso strutture sanitarie pubbliche o accreditate o che comunque possano effettuare tali accertamenti.

Il rifiuto del conducente di sottoporsi agli accertamenti di cui sopra integra la contravvenzione di cui al comma 8 dell’art. 187 Codice della Strada.

Tale illecito viene ad essere integrato solo se gli operatori di polizia si siano attenuti alle prescrizioni di legge poco sopra evidenziate.

Il conducente può opporsi al test qualitativo non invasivo al fine di acclarare lo stato di guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti qualora non vi siano elementi fattuali che facciano sospettare il suo stato di alterazione psicofisica.

Infatti, secondo quanto prescritto dalla sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV Penale, n. 12197 del 14 marzo 2017 (https://drive.google.com/open?id=0BwYZK_jmbzZKRFlDSGg2WWpCNXM ) “è necessario che gli operanti, nell’avanzare la richiesta di accertamento, si siano attenuti al rispetto della procedura di legge, dovendo i cittadini essere preservati dal pericolo di atti arbitrari: l’accompagnamento presso una struttura sanitaria per la sottoposizione alle analisi del caso costituisce infatti una limitazione della libertà personale, consentita solo se prevista dalla legge.”

Infatti, per poter sottoporre un conducente ad accertamenti clinici, è necessario (quantomeno) un ragionevole motivo che lasci ritenere uno stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti: dato che non basta un comportamento sospetto, è illegittimo l’ordine degli organi di polizia di sottoporsi alle analisi di laboratorio, e quindi il rifiuto non è sanzionabile.

La Suprema Corte conclude sostenendo che “il diritto soggettivo di chi sia sospettato di guidare in stato di intossicazione da stupefacente di non sottoporsi ad alcun tipo di prova o accertamento soccombe in presenza del prevalente interesse alla pubblica incolumità, ma quando non si abbiano ragioni per sospettare un tale stato di alterazione prevale invece la libertà individuale di opporsi ad una richiesta non motivata”.

 

 

 

 

 

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