La Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza che qui si intende commentare (Cass. Pen. 7 dicembre 2016 – 19 gennaio 2017, n. 2666), cristallizza la seguente massima: “Ai genitori non coniugati si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge n. 54 del 2006, in quanto il riferimento ai “procedimenti relativi” ai figli assolve alla funzione di circoscrivere l’ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla legge n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all’art. 2, ma non si applicano le previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale”.
In sostanza la Corte riferisce che non può applicarsi l’art. 3 della legge 54/2006 – secondo il quale, in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applicano le pene previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare di cui all’art. 570 del Codice Penale – quando non sia stato posto in essere il matrimonio ma sussista solo un legame di convivenza.