IL VALORE ESIMENTE DELLA CRISI DI LIQUIDITA’ AZIENDALE NEI REATI TRIBUTARI; UNA RECENTE SENTENZA DELLA SUPREMA CORTE OFFRE UNO SPIRAGLIO PER EVITARE LA RESPONSABILITA’ PENALE.
19 Settembre 2017
RESPONSABILITA’ PENALE DEL GESTORE DI UN SITO INTERNET IN CASO DI PUBBLICAZIONE DI COMMENTI DIFFAMATORI
22 Settembre 2017
Mostra tutti

OMESSO VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO: LA NORMA PENALE DI CUI ALL’ART. 570 NON SI APPLICA AL GENITORE SOLO CONVIVENTE.

La Suprema Corte di Cassazione, nella recente sentenza che qui si intende commentare (Cass. Pen. 7 dicembre 2016 – 19 gennaio 2017, n. 2666), cristallizza la seguente massima: “Ai genitori non coniugati si applicano tutte le disposizioni previste dalla legge n. 54 del 2006, in quanto il riferimento ai “procedimenti relativi” ai figli assolve alla funzione di circoscrivere l’ambito delle disposizioni applicabili a quelle che concernono i procedimenti indicati dalla legge n. 54 del 2006, e che sono quelli civili di cui all’art. 2, ma non si applicano le previsioni normative che attengono al diritto penale sostanziale”.

In sostanza la Corte riferisce che non può applicarsi l’art. 3 della legge 54/2006 – secondo il quale, in caso di violazione degli obblighi di natura economica si applicano le pene previste per il reato di violazione degli obblighi di assistenza famigliare di cui all’art. 570 del Codice Penale – quando non sia stato posto in essere il matrimonio ma sussista solo un legame di convivenza.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *