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STALKING: IL REATO SI CONFIGURA ANCHE SE LE SINGOLE CONDOTTE PERSECUTORIE SI REITERANO NELL’ARCO DI UNA SOLA GIORNATA

Con sentenza n. 104 del primo dicembre 2017 (depositata in data 3 gennaio 2018) la Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione, in merito al reato di cui all’art. 612 bis del Codice Penale ha puntualizzato che:

  • che ai fini della integrazione del reato in parola non si richiede l’accertamento di uno stato patologico, ma è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima, si è concentrata sull’arco temporale;
  • con specifico riferimento al breve arco temporale nel corso del quale le singole condotte sono state poste in essere, il delitto di atti persecutori si configura anche quando queste si sono reiterate in un arco di tempo molto ristretto, ossia anche nell’arco di una sola giornata; tuttavia deve trattarsi di atti autonomi, la cui reiterazione – pur concentrata in un brevissimo arco temporale – sia la causa effettivadi uno degli eventi considerati dalla norma incriminatrice.

Si tratta del caso di un uomo condannato per il reato di atti persecutori per avere posto condotte reiterate di molestie – nello specifico appostamenti, pedinamenti ed avvicinamenti – sebbene compiute nell’arco di soli tre giorni.

La Suprema Corte di Cassazione ha correttamente ritenuto sussistenti gli elementi costitutivi del reato di stalking avendo l’imputato posto in essere una pluralità di condotte reiterate, che hanno prodotto l’evento del reato in commento ovverosia uno stato d’ansia con modificazione delle abitudini di vita della persona offesa, in particolare il cambio dell’orario di gioco al parco con i propri figli.

 

 

 

 

 

 

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