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LA FALSIFICAZIONE DI UN ASSEGNO BANCARIO NON TRASFERIBILE NON INTEGRA REATO MA ILLECITO CIVILE

Le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione (ud. 19/07/2018, dep.10/09/2018, n. 40256) hanno definitivamente adottato il principio tale per cui falsificare un assegno bancario non trasferibile è una condotta che genera solo sanzioni pecuniarie, non essendo più un comportamento penalmente sanzionabile a seguito dell’intervento legislativo del 2016 che ha abrogato la fattispecie di cui all’art. 485 del codice penale rubricato come “Falso in scrittura privata”.

Trattasi dell’applicazione di sanzioni pecuniarie punitive, irrogate dal giudice civile e che si aggiungono al risarcimento del danno.

La falsità commessa su assegni trasmissibili mediante girata, invece, ha una persistente rilevanza penale e, per i giudici, tale distinzione non genera alcuna ingiustificata disparità di trattamento in ragione della rilevata peculiarità della odierna disciplina sulla clausola di trasmissibilità degli assegni, qualificata da particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell’emittente, tali da rendere non irragionevole la scelta del legislatore di conservarne la rilevanza penale”.

L’odierna disciplina della clausola di trasmissibilità degli assegni è infatti peculiare e connotata “da particolari limiti quantitativi e dalla soddisfazione di specifiche ragioni dell’emittente”

 

 

 

 

 

 

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