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PUBBLICATO IN GAZZETTA UFFICIALE IL DECRETO LEGISLATIVO 10 APRILE 2018, N. 36: AL VIA LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA DEL REGIME DI PROCEDIBILITA’ PER TALUNI REATI.

Il decreto legislativo n. 36 del 10 aprile 2018, recante «Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all’articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103», è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 aprile 2018, n. 95.
Il provvedimento è entrato in vigore il 9 maggio 2018, data in cui alcuni reati contro la persona puniti con la sola pena pecuniaria o con la pena detentiva non superiore a quattro anni – ad eccezione del delitto di violenza privata, di cui all’art. 610 c.p. e di alcuni contro il patrimonio – sono diventati procedibili solo a querela della persona offesa.

la procedibilità a querela per i reati conto il patrimonio previsti dal codice penale, salva in ogni caso la procedibilità d’ufficio qualora la persona offesa sia incapace per età o per infermità, ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale ovvero le circostanze di cui all’art. 339 cp e, nei reati contro il patrimonio, il danno arrecato alla persona offesa sia di rilevante gravità.

In particolare, per quanto attiene alla procedibilità per i delitti contro la persona:

– Procedibilità per i delitti contro la persona: Nello specifico la modifica concerne la procedibilità d’ufficio per il reato di minaccia, salvo i casi in cui la condotta è aggravata, ossia quando ricorre una o più delle circostanze di cui all’339 c.p; allo stesso modo viene modificata la procedibilità per i reati di falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni o conversazioni (telegrafiche, telefoniche, informatiche, telematiche): inoltre è previsto che il delitto di rivelazione del contenuto di corrispondenza, commessa da persona addetta al servizio della poste, dei telegrafi o dei telefoni è, ad oggi, procedibile a querela della persona offesa.

– Procedibilità per i delitti contro il patrimonio: vengono infatti modificate le circostanze aggravanti che premettono la procedibilità d’ufficio per il reato di truffa e fronde informatica ed, altresì, viene abrogato il terzo comma dell’art. 646 c.p. (Appropriazione indebita) il quale prevedeva la procedibilità ufficio per detto reato in alcune circostanze.
Infine il decreto detta alcune disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela precisando che «per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato».

Aggiungendo, inoltre, che «se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l’esercizio dell’azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata».

 

Come riferito in precedenza, permane la procedibilità d’ufficio in tre casi: nel caso di persona offesa incapace per età o per infermità, qualora ricorrano le circostanze aggravanti di cui all’art. 339 c.p.,
ovvero nell’ipotesi di reati contro il patrimonio quando il danno arrecato alla vittima sia di rilevante gravità.

 

 

 

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