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FAR MANCARE I MEZZI DI SUSSISTENZA AI FIGLI E’ REATO SOLO SE MINORENNI O TOTALMENTE INABILI AL LAVORO

La Cassazione penale, Sez. VI, con sentenza n. 1342, depositata l’11 gennaio 2019, ha affermato che non può ritenersi integrato il reato di cui all’art. 570 del Codice Penale rubricato come “Violazione degli obblighi di assistenza familiare” quando il figlio è maggiorenne.

Tale soluzione, a parere della Suprema Corte di Cassazione, è dettata proprio dall’art. 570 Codice Penale che al comma 2, n. 2 incrimina la condotta di chi «fa mancare i mezzi di sussistenza al ai discendenti di età minore, ovvero inabili al lavoro […]».

Pertanto, i giudici di legittimità ritengono che «non integra il reato in parola la mancata corresponsione dei mezzi di sussistenza a figli maggiorenni non inabili a lavoro, anche se studenti”.

Infatti, secondo la Suprema Corte, “l’onere di prestare i mezzi di sussistenza, penalmente sanzionato, ha infatti un contenuto soggettivamente e oggettivamente più ristretto di quello delle obbligazioni previste dalla legge civile, potendo sussistere la fattispecie delittuosa di cui all’388 c.p. del Codice Penale,  qualora ricorrano i requisiti previsti da tale norma».

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