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LA CONSUMAZIONE DELLA TRUFFA IL CUI PROFITTO È CONSEGUITO CON ACCREDITO SU POSTEPAY AVVIENE NEL LUOGO E NEL TEMPO IN CUI LA VITTIMA HA VERSATO IL DENARO.

“La competenza territoriale in ordine al reato di truffa online, sub specie del delitto di truffa contrattuale, si radica, ai sensi dell’art. 8 c.p.p., nel luogo di consumazione, per tale intendendosi il luogo in cui la persona offesa ha effettuato il versamento del denaro sulla carta di pagamento ricaricabile, atteso che tale operazione, avente carattere irrevocabile, ha contestualmente determinato sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima”.

 Secondo la Suprema Corte di Cassazione (Cass. Pen., Sezione I, 17.10. 2018 – 5.11.2018, n. 49988) nel delitto di truffa, quando il profitto è conseguito mediante accredito su carta di pagamento ricaricabile (in particolare, si fa riferimento a card “postepay“), il tempo e il luogo di consumazione del reato sono quelli in cui la persona offesa ha proceduto al versamento del denaro sulla carta, poiché tale operazione ha realizzato contestualmente sia l’effettivo conseguimento del bene da parte dell’agente, che ottiene l’immediata disponibilità della somma versata, e non un mero diritto di credito, sia la definitiva perdita dello stesso bene da parte della vittima.

Pertanto, le persone offese da questo genere di reato dovranno rivolgersi ad un legale, il quale sarà in grado di individuare la competenza territoriale e non commettere errori che possono paralizzare l’intero instaurando procedimento penale.

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