Coloro che sono tenuti al versamento dell’acconto dell’imposta sul valore aggiunto non commetteranno più reato qualora la somma sia inferiore a € 250.000,00 per ciascun periodo di imposta.
In seguito all’entrata in vigore del D.Lgs. 158/2015, l’articolo 10 ter del d.lgs. 74/2000 ha stabilito nuova formulazione del reato in parola: è stata infatti innalzata la soglia di punibilità da 50.000 euro a 250.000 euro.
Nel determinare il reato rilevano:
– l’essere tenuti al versamento;
– non procedere al un versamento che raggiunge o supera la soglia quantitativa richiesta dalla legge;
– il termine, esplicito o implicito, alla cui scadenza l’inadempimento dell’obbligo rileva e si consuma il reato;
– il dolo generico in quanto è sufficiente la coscienza e al volontà di non versare quanto dovuto all’Erario l’IVA dovuta.
Sulla base della norma novellata, la Terza Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 6710 del 19.02.2016 ha annullato la Sentenza del Giudice per le Indagini Preliminari di Lecce che comminava una pena detentiva di mesi quattro e condannava altresì alla confisca per equivalente per una somma pari a € 136. 906,00.