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GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: MANCATA SOTTOSCRIZIONE DEL CONSENSO INFORMATO AL PRELIEVO EMATICO EQUIVALE AL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ALCOLTEST.

La Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n° 9391 del 27/02/2017 ha paragonato la mancata sottoscrizione del consenso informato – inteso come presupposto necessario per consentire agli operatori sanitari di effettuare i prelievi finalizzati alle analisi legittimamente richieste dalla polizia giudiziaria in caso di incidente stradale – al rifiuto da parte dell’interessato di essere sottoposto all’accertamento etilometrico.
La stessa pronuncia della Corte ha puntualizzato quanto già riferito nella sentenza delle Sezioni Unite del 29/10/2015 n. 46625 in tema di insussistenza della aggravante dell’aver commesso un incidente stradale nel caso sia contestato il reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per verificare il tasso di ebbrezza.

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