QUANDO, NEL SOLLEVARE POLVERE IN SEDE DI RISTRUTTURAZIONE, SI COMMETTE REATO?
4 Maggio 2017
LE NUOVE FATTISPECIE AGGRAVATE IN TEMA DI OMICIDIO STRADALE E LESIONI STRADALI SI APPLICANO SOLO A CHI SI METTE ALLA GUIDA DI UN VEICOLO A MOTORE E NON ANCHE A CHI GUIDA UNA BICICLETTA IN STATO DI EBBREZZA.
9 Maggio 2017
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ANCHE LE MINACCE E LE MOLESTIE SU FACEBOOK CONTRIBUISCONO AD INTEGRARE IL REATO DI STALKING

Inizialmente è necessario precisare che condotte come molestie e minacce possono rappresentare un elemento costitutivo del delitto di atti persecutori descritto all’art. 612 bis del codice penale.

Infatti, ai sensi dell’art. 612 bis c.p. minacce e molestie devo essere tali da produrre nella vittima un’alterazione delle proprie abitudini di vita o di un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero di fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva.

A ciò non deve necessariamente mancare l’abitualità, intesa come reiterazione delle condotte quale caratteristica del reato in oggetto (a questo proposito, la quinta Sezione della Corte di Cassazione nella sentenza n. 46331 del 05/06/2013 ha ritenuto sufficienti anche due sole condotte ai fine dell’integrazione del reato).

Infatti, a nulla rileva che le singole minacce, molestie o altri comportamenti anche non specificatamente oggetto di norme penali, siano autonomamente perseguibili bensì è necessario che l’abitualità e la volontà di porre in essere tali condotte siano idonee a cagionare uno degli eventi descritti dalla norma e di cui si è detto in precedenza.

Rientra nel reato di atti persecutori anche l’utilizzo illecito del social network face – book, qualora i messaggi pubblicati siano accompagnati da altri comportamenti come minacce, molestie o altre condotte anche non tipizzate in norme penalistiche.

Infatti, la Quinta Sezione della Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 21407 del 23 maggio 2016 ha precisato come “la circostanza secondo cui i messaggi pubblicati sui social network face-book al più potrebbero integrare il reato di diffamazione, non si presenta significativa posto che il reato di atti persecutori tiene conto, così come già evidenziato, del fatto che viene in questione nella fattispecie di stalking la reiterazione delle condotte e non il singolo episodio che pur potendo in ipotesi integrare in sé un autonomo reato va letto nell’ambito delle complessive attività persecutorie”.

 

 

 

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