Il verbale di identificazione e di elezione di domicilio è spesso il primo atto con il quale si informa una persona che è sottoposta ad indagini da parte dell’Autorità inquirente e quindi oggetto di un procedimento penale.
Infatti, tale atto viene formalmente redatto e notificato all’interessato da parte della Polizia Giudiziaria delegata dal Pubblico Ministero (comunemente si tratta di Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza, Polizia Municipale o altra forza dell’ordine).
Il verbale, così redatto, dall’Autorità di cui si è detto, contiene:
Per quanto attiene all’elezione del domicilio è bene sottolineare che si tratta di un adempimento fondamentale per questa fase e per l’intero procedimento penale: una errata notificazione all’indagato o all’imputato può travolgere l’intero esito del processo (anche a favore di quest’ultimo, naturalmente).
È’ bene precisare che l’elezione del domicilio può avvenire presso l’indirizzo ove è situato lo Studio professionale dell’avvocato che è stato nominato di fiducia oppure è possibile eleggere domicilio presso la propria residenza.
Naturalmente si consiglia di avvertire immediatamente il difensore che si è nominato nel verbale in modo tale che egli sia in grado di predisporre la miglior strategia difensiva.
Si puntualizza che qualora non si nomini un difensore di fiducia al momento della notifica del verbale di identificazione, il mandato conferito all’avvocato d’ufficio potrà essere revocato in ogni momento depositando presso la Procura della Repubblica territorialmente competente per le indagini una nuova nomina fiduciaria che espressamente revoca il precedente mandato.
Allo stesso tempo, l’incarico conferito in sede di identificazione potrà essere revocato in qualsiasi momento a favore di un altro legale mediante la stessa procedura poco sopra descritta.
Spesso – ma non sempre – il verbale di identificazione indica sia il nominativo del Pubblico Ministero sia il numero del procedimento penale nonché l’indicazione degli articoli di Legge che si assumono violati.
Ciò permette di conoscere tutte le basilari informazioni per principiare il contraddittorio con l’Accusa.
In ogni caso, anche in difetto delle suddette informazioni (che singolarmente non sono obbligatorie per legge nel verbale di identificazione) l’atto permetterà di risalire alla Procura della Repubblica presso la quale pende il procedimento penale (se non altro poiché potrà essere posta una precisa domanda agli agenti verbalizzanti…) di tal che l’interessato avrà la possibilità di depositare un’istanza di cui all’art. 335 c.p.p. (in merito, si consulti il seguente articolo https://www.studiolegalecastellari.it/2017/05/16/ricevere-informazioni-sullo-un-procedimento-penale-cui-si-figuri-indagato-eo-persona-offesa/) che gli permetterà di conoscere le indicazioni di cui sopra anche se non indicate nel verbale di identificazione.