Rimanere “segnati” da un processo penale è una della paure che spesso il legale penalista riscontra nei propri assistiti, soprattutto da parte di coloro hanno commesso reati in tema di sostanze stupefacenti .
Per tale motivo i clienti spesso si rivolgono al proprio avvocato chiedendo se esiste un istituto ovvero una procedura in grado di cancellare il precedente ossia quella brutta macchia sul casellario giudiziale (in materia di casellario, si consiglia di leggere il seguente articolo https://www.studiolegalecastellari.it/2017/05/25/pulire-casellario-giudiziale-penale-cio-occorre-conoscere-avviare-le-procedure/).
Allo stesso tempo è necessario he il cittadino sappia quali siano i propri diritti ed i propri doveri dinanzi alla legge.
Pertanto è importante fornire qualche informazione circa la Riabilitazione.
La riabilitazione penale, di cui all’art. 178 Codice Penale, è una procedura che consente alla persona condannata a seguito di sentenza passata in giudicato o con decreto penale non opposto e che ha manifestato sicuri segni di ravvedimento di chiedere e di ottenere, se in possesso dei requisiti, la cancellazione dei reati dal casellario giudiziario, e, di conseguenza, l’estinzione degli stessi.
La riabilitazione consente altresì l’estinzione delle pene accessorie (es. interdizione dai pubblici uffici) e di ogni altro effetto penale della condanna (salvo che la legge disponga diversamente) ed è annotata sul certificato penale a cura della cancelleria del giudice che l’ha emessa.
La riabilitazione è concessa quando:
Il termine di riferimento decorre dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo.
Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, il termine di decorrenza (3, 8 o 10 anni) inizia dallo stesso momento dal quale decorre il termine di sospensione della pena.
Qualora sia stata concessa la sospensione della pena inflitta ed essa non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado (mediante il risarcimento dello stesso o quando possibile mediante le restituzioni )nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel caso di delitto impedito (art. 56, IV comma, del Codice Penale) si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, la riabilitazione e concessa allo scadere del termine di un anno dal verificarsi delle condizioni previste dall’art. 163 del Codice Penale.
La riabilitazione non può essere concessa se il condannato:
– sia stato sottoposto a misura di sicurezza, tranne che si tratti di espulsione dello straniero dallo stato ovvero di confisca, e il provvedimento non sia stato revocato
– non abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nell’impossibilita di adempierle.
Attenzione! La riabilitazione può essere revocata se la persona riabilitata commette un nuovo delitto non colposo entro 7 anni, per il quale sia inflitta la pena della reclusione per un tempo non inferiore a 2 anni, o un’altra pena più grave.
Una delle condizioni richieste per ottenere la riabilitazione è che il soggetto condannato abbia fornito prova di aver tenuto una buona condotta successivamente alla data del commesso reato: ciò significa non aver commesso fatti costituenti reati e aver mantenuto uno stile di vita improntato all’osservanza delle norme di comportamento anche quando le medesime non siano penalmente sanzionate.
Eventuali denunce o querele sporte a carico del richiedente dopo la sentenza o altre condanne comminate non saranno condizioni ostative per ottenere la riabilitazione ma potranno essere valutate caso per caso a discrezione del Giudice competente.
Quanto al risarcimento del danno – laddove ci sia una persona offesa – deve essere dimostrato mediante le seguenti modalità alternative:
Deve inoltre risultare adempiuto l’eventuale obbligo civile derivante dal reato.
Tuttavia, può accadere che il richiedente dimostri di trovarsi nell’impossibilita di risarcire il danno o di adempiere l’obbligo civile di cui sopra.
A tal proposito, è condivisibile la tesi secondo cui le condizioni economiche e personali del richiedente siano rilevanti sia nell’ipotesi in cui rendano impossibile il risarcimento integrale del danno sia nel caso in cui siano di ostacolo al solo risarcimento parziale.
Da ultimo, parliamo della procedura che prevede tre fasi:
Si ricorda che è possibile accedere alla procedura della riabilitazione anche in regime di “gratuito patrocinio”.