Con la sentenza n. 9391 del 2017 la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione ha sancito che il rifiuto di sottoporsi all’alcol test è reato, così com’è reato il rifiuto di sottoscrivere il modulo del consenso informato all’accertamento del tasso alcolemico mediante analisi del sangue in ospedale.
La Corte precisa che l’automobilista, non sottoponendosi all’alcol test, commette reato poiché il suo comportamento viene considerato come se venisse trovato con il tasso alcolemico maggiore rispetto alle tre soglie previste dalla legge.
Vengono dunque applicate le medesime sanzioni penali previste per la guida in stato di ebbrezza sopra la soglia massima, ossia:
Pertanto, alla luce di quanto stabilito dalla Suprema Corte, verrà applicata l’ultima soglia, quella più grave.
Lo stesso vale (a questo proposito utile consultare il seguente articolo: https://www.studiolegalecastellari.it/2017/05/04/guida-ebbrezza-mancata-sottoscrizione-del-consenso-informato-al-prelievo-ematico-equivale-al-rifiuto-sottoporsi-allalcoltest/) per le persone che rifiutano di prestare consenso informato, necessario per effettuare le analisi del sangue in ospedale, all’accertamento del tasso di alcol. Tale condotta, secondo la Cassazione, equivale al rifiuto di sottoporsi all’alcol test, essendo evidente che l’imputato, attraverso la mancata sottoscrizione del consenso informato, impedisce deliberatamente l’accertamento etilometrico sulla sua persona, opponendo rifiuto.
Con la stessa sentenza in commento, la Suprema Corte aggiunge inoltre che l’aggravante di “aver provocato un incidente stradale”, che si applica in caso di guida in stato di ebbrezza, non scatta invece in relazione al reato di rifiuto di sottoporsi all’accertamento per la verifica dello stato di ebbrezza, «stante la diversità ontologica di tale fattispecie incriminatrice rispetto a quella di guida in stato di ebbrezza».
In caso di incidente stradale, tuttavia, la legge 41 del 2016 che ha introdotto i reati di lesioni personali stradali e omicidio stradale ha previsto che se il conducente responsabile rifiuta di sottoporsi agli accertamenti dello stato di ebbrezza alcolica o di alterazione correlata all’uso di sostanze stupefacenti o psicotrope e vi è fondato motivo di ritenere che dal ritardo possa derivare grave o irreparabile pregiudizio alle indagini, può essere disposto il prelievo coattivo di campioni biologici.
Il decreto d’urgenza che dispone gli esami può essere adottato dal Pubblico Ministero anche oralmente ma deve essere poi ratificato per iscritto, e trasmesso entro 48 ore al Giudice per le Indagini Preliminari.
Per la convalida che deve intervenire nelle successive 48 ore.
Laddove, eccezionalmente, non sia possibile ottenere tempestivamente il decreto del P.M. gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria possono procedere direttamente, mediante accompagnamento dell’indagato presso la struttura sanitaria pubblica più vicina, con obbligo di avvisare il difensore il quale ha facoltà di assistervi (art. 359 bis c.p.p.).
E’ bene, pertanto, avvalersi di un avvocato penalista che possa assistere l’interessato nell’immediatezza dei fatti.