Forse non tutti sanno che, al fine di garantire una maggiore trasparenza tra cliente e professionista, a partire dall’anno 2015, l’avvocato ha l’obbligo di fornire al momento del conferimento dell’incarico una indicazione di massima circa l’ammontare degli onorari dovuti al professionista e circa la presumibile durata del processo.
Il c.d. “preventivo” dovrà essere così consegnato al cliente per iscritto – anche per via telematica – quando quest’ultimo ne faccia espressa richiesta ovvero oralmente.
Qualora per dimenticanza, incuria o reciproca fiducia le parti non concordino in anticipo l’onorario del professionista, il Decreto Ministeriale n. 44 del 10 marzo 2014 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2014/04/02/14G00067/sg ) approfondisce le modalità e dei criteri di determinazione dei compensi per l’attività penale.
A tal proposito, in via del tutto informativa, i parametri medi per l’area penale prestata nei confronti di chi è indagato o imputato ovvero parte offesa o parte civile (già costituita) sono i seguenti: https://drive.google.com/file/d/0BwYZK_jmbzZKS0Y3MnN2NTZFUmc/view?usp=sharing.
Trattasi di parametri generali medi che possono, di regola (art. 12 d.m. 44/2012) essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.
Occorre precisare, infatti, che secondo quanto stabilito dal Decreto Ministeriale sopra citato, la misura del compenso deve essere adeguata, tra l’altro, all’importanza dell’opera, alle caratteristiche e al numero di documenti da visionare, all’urgenza, al pregio dell’attivita’ prestata, alla natura ed alla complessita’ del procedimento e delle questioni giuridiche trattate, al numero delle imputazioni, alla rilevanza patrimoniale, alla continuita’ dell’impegno (anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente) nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente.
Si tiene altresi’ conto del numero di udienze, pubbliche o camerali – diverse da quelle di mero rinvio – e del tempo necessario per espletare tali attività.
Inoltre, oltre al compenso cosi determinato ed al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato é dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta, e ferma l’applicazione della percentuale prevista per legge di C.P.A. (4%) e dell’IVA (22%).
Pertanto l’onorario e va pattuito in modo onnicomprensivo ed al termine di ogni fase di giudizio (fase di studio, fase introduttiva, fase istruttoria o dibattimentale etc.) come indicato nel decreto in parola.
E’ opportuno, tuttavia, prendere contatti direttamente con il professionista al fine di essere informati in maniera precisa circa l’ammontare della spesa che occorre sostenere per ogni fase della controversia.