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CYBERBULLISMO: CONOSCERE LE NORME DI CARATTERE PENALE PER DIFENDERSI E CONTRASTARE IL FENOMENO

Nella Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 2017 è stata pubblicata la Legge 29 maggio 2017 n. 71 (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg )  recante “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo” e, ad oggi, già in vigore.

L’articolo 1 comma 2 della citata legge descrive il cyberbullismo come “qualunque  forma  di  pressione,  aggressione,   molestia,   ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identita’, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento  illecito  di  dati personali in danno  di  minorenni,  realizzata  per  via  telematica, nonche’ la diffusione di contenuti on line aventi  ad  oggetto  anche uno o  piu’  componenti  della  famiglia  del  minore  il  cui  scopo intenzionale e predominante sia quello di  isolare  un  minore  o  un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco  dannoso, o la loro messa in ridicolo”.

I mezzi che la legge prescrive per tutelare la vittima di cyberbullismo sono diversi.

Il minore, che abbia compiuto almeno 14 anni, e i genitori o esercenti la responsabilità sul minore, può innanzitutto inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media ove sono comparse e diffuse i contenuti illeciti un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso tramite internet.

Se non si provvede entro 48 ore, l’interessato può rivolgersi al Garante della Privacy che interviene direttamente entro le successive 48 ore, in applicazione delle disposizioni contenute nel Codice in  materia  di protezione dei dati personali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  174 del 29 luglio 2003 (http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/1311248 ).

Inoltre, la nuova legge, oltre ad affrontare il fenomeno sul piano della prevenzione, consente di oltrepassare l’ostacolo che fino ad oggi separava minori ed autorità giudiziaria penale concedendo la possibilità anche ai minori di denunciare una violenza subita per via telematica, permettendo così alla vittima di creare un contatto diretto con la magistratura.

A completamento di quest’ultima importante e fondamentale novità, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento da parte del Questore prevista in materia di atti persecutori (ossia “stalking” di cui all’art. 612 bis c.p.).
Infatti, la legge prescrive che in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del “codice della privacy”) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni (14-18 anni) nei confronti di altro minorenne, fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia è applicabile la procedura di ammonimento da parte del Questore.

A tal fine il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale; gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.

Per contrastare questo dilagante fenomeno che, purtroppo negli ultimi anni, ha già causato anche la morte prematura di molti giovani, è necessario affidarsi a professionisti della materia penale che sappiano consigliare la strada più giusta per difendere la vittima di bullismo e punire i responsabili.

 

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