Occupare il parcheggio riservato espressamente ai disabili è un reato penale: chi mette in atto tale condotta commette violenza privata.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, quinta sezione penale, nella sentenza n. 17794 del 7 aprile 2017 (https://drive.google.com/file/d/0BwYZK_jmbzZKbFo3UHNuUWhtQ2M/view?usp=sharing) rigettando il ricorso dell’imputato, ritenuto colpevole del delitto ex art. 610 c.p. per aver parcheggiato la propria autovettura in uno spazio riservato a una disabile, affetta da gravi patologie, impedendole così di utilizzarlo.
La Corte ha anche ritenuto sussistente il dolo, ossia l’elemento soggettivo del reato di violenza privata, in considerazione del fatto che l’imputato, nonostante aver visto la segnaletica, aveva comunque parcheggiato la propria autovettura, palesando così la volontà di lasciare la propria auto parcheggiata in un posto riservato ad una persona specifica, impedendo a quest’ultima di poter usufruire del parcheggio a lei riservato per un notevole lasso di tempo (dalla mattina fino a notte inoltrata).
La sentenza ha fatto e farà molto discutere ma sarà probabilmente la prima di una lunga serie di pronunce su fatti così frequenti su tutto il territorio.