E’ necessario, innanzi tutto, riportare ciò che la Suprema Corte di Cassazione ha più volte riferito – già a partire dall’anno 2013 – in tema di impossibilità ad adempiere al debito di imposta maturato ed elemento soggettivo del reato di omesso versamento i.v.a.
La Suprema Corte sentenzia riferendo che “l’imputato può invocare la assoluta impossibilità di adempiere il debito di imposta, quale causa di esclusione della responsabilità penale, a condizione che provveda ad assolvere gli oneri di allegazione concernenti sia il profilo della non imputabilità a lui medesimo della crisi economica che ha investito l’azienda, sia l’aspetto della impossibilità di fronteggiare la crisi di liquidità tramite il ricorso a misure idonee da valutarsi in concreto (Corte Cass. Sez. 3, n. 20266 dell’8/4/2014).
La stessa Corte, continua puntualizzando che “occorre, cioè, la prova che non sia stato altrimenti possibile per il contribuente reperire le risorse necessarie a consentirgli il corretto e puntuale adempimento delle obbligazioni tributarie, pur avendo posto in essere tutte le possibili azioni, anche sfavorevoli per il suo patrimonio personale, dirette a consentirgli di recuperare, in presenza di una improvvisa crisi di liquidità, quelle somme necessarie ad assolvere il debito erariale, senza esservi riuscito per cause indipendenti dalla sua volontà e ad egli non imputabili (Corte Cass. Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013)”.
La sentenza (Cass. Pen. 15235/2017) che qui si intende portare all’attenzione di chi legge e della quale si invita la lettura, offre finalmente uno spunto pratico di applicazione dei principi poco sopra richiamati.