LA RIFORMA ORLANDO DEL LUGLIO 2017 INTRODUCE UNA NUOVA CAUSA DI ESTINZIONE DEL REATO PER CONDOTTE RIPARATORIE DI CUI ALL’ART. 162 TER DEL CODICE PENALE
28 Settembre 2017
UNA RECENTE SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE FORNISCE CHIARIMENTI SUL REATO DI VIOLENZA SESSUALE E SULLA VALUTAZIONE DELLA ATTENDIBILITA’ DELLA VITTIMA.
17 Novembre 2017
Mostra tutti

DIVERBIO TRA AUTOMOBILISTI: LA BANALITA’ DEI MOTIVI IMPEDISCE DI CONSIDERARE L’OFFESA “PARTICOLARMENTE TENUE”.

La vicenda che sta alla base della sentenza in commento (Corte di Cassazione, V sezione, 20 ottobre 2017, n. 48352) trae origine da un diverbio tra l’imputato e un ‘padre di famiglia’ : la negazione della precedenza faceva sì che il primo si inalberasse e, dopo una manovra estremamente pericolosa, arrestasse la marcia al secondo.

Quindi, disceso dall’auto, l’imputato si sarebbe sfogato contro lo specchietto retrovisore dell’altra autovettura, mandandoglielo in frantumi.

Il responsabile veniva perciò processato per danneggiamento e violenza privata.

Con sentenza predibattimentale veniva dichiarato il non doversi procedere per remissione di querela rispetto alla prima imputazione e, con riferimento alla seconda, per particolare tenuità del fatto poiché l’offesa risultava innegabilmente di modestissima portata.

Ricorre per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte di Appello, che chiede e ottiene l’annullamento della sentenza impugnata.

Nell’alveo della sentenza in commento, la Suprema Corte ricorda brevemente che i cosiddetti ‘indici-criteri’ della particolare tenuità dell’offesa e della non abitualità del comportamento devono essere congiuntamente presenti.

Per stabilire la speciale tenuità dell’offesa, poi, bisogna verificare positivamente la ricorrenza di due ‘indici-requisiti’: modalità della condotta ed esiguità del danno o del pericolo.

Se tutte queste condizioni sono rispettate potrà affermarsi che quel fatto non è punibile.

La delicatezza della valutazione è innegabile, anche per la sua rivoluzionaria portata: in fondo, si tratta di non punire un fatto che formalmente sarebbe pienamente sanzionabile perché tipico, antigiuridico, colpevole.

Premesso ciò, occorre non dimenticare che il giudizio di tenuità è pur sempre una valutazione di merito.

Come tale, deve essere sorretta da adeguata motivazione.

Nel caso di specie l’affermazione ”sicuramente è innegabile la tenuità dell’offesa” risulta, ovviamente, non espressiva del percorso logico-valutativo seguito dal giudice di merito.

Ma v’è di più: uno degli ‘indici-criteri’, ossia la non abitualità del comportamento non risulta, nel caso di specie, sussistente.

I Supremi Giudici, infatti, rilevano che oltre al reato di violenza privata, l’imputato si era reso responsabile di danneggiamento.

Poco importa, per quest’ultimo, che la querela sia stata ritirata: il difetto della condizione di procedibilità non equivale a far venire meno il fatto storico sovrapponibile con la norma incriminatrice di riferimento; e poi l’istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto non opera nel caso di più reati uniti dal nesso della continuazione.

La nozione di abitualità del comportamento, quindi, è più estesa dell’abitualità nel reato prevista nel codice penale.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *