Lo ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione nella recente pronuncia (08/08/2018) n. 38230.
In particolare i Giudici di legittimità, chiamati a pronunciarsi in merito all’utilizzo in sede processuale di immagini tratte da un sistema di videosorveglianza con microcamera installato sul pianerottolo dell’ultima rampa di una scala che dava accesso al terrazzo di copertura di uno stabile, registrazioni che hanno permesso di rinvenire in un cassone in metallo occultato in un vano ricavato nel muro adiacente alla porta di ferro che dà accesso al terrazzo condominiale celato da una lastra di marmo, un’ingente quantità di sostanza stupefacente contenuta.
La Corte ha concluso riferendo che devono ritenersi utilizzabili gli esiti di tali registrazioni “poiché il pianerottolo situato all’ultima rampa di scale che dà accesso al lastrico dell’edificio, che è una parte condominiale in cui non insistono abitazioni private, non è da considerarsi luogo di privata dimora per la mancanza di stabilità del rapporto tra il luogo e le persone che lo frequentano”.
La giurisprudenza ha in passato, altresì, escluso che comportino interferenze illecite nella vita privata le videoriprese del pianerottolo di un’abitazione privata (cfr. Cass. n. 37530/2006).
Pertanto, la Cassazione, nel caso in parola, ha respinto il ricorso degli imputati.