Il Decreto Legge sulla Sicurezza – del quale è in corso l’approvazione del testo definitivo – introduce una serie novità in tema di immigrazione e di sicurezza.
In particolare, viene introdotto il reato di “Esercizio molesto dell’accattonaggio” previsto e punito nel nuovo art. 669 bis c.p.
Questo il testo della fattispecie delittuosa in via di approvazione: “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l’accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l’altrui pietà è punito con la pena dell’arresto da 3 a 6 mesi e con l’ammenda da euro 3mila a euro 6mila”.
Con pene maggiori se il reato viene compiuto servendosi di minori ( reclusione da 1 a 3 anni) stante le modifiche all’art. 600 octies del c.p.
Aumentano anche le sanzioni per i parcheggiato abusivi contenute nel Codice della Strada.
Le sanzioni amministrative previste per coloro che, privi di autorizzazione, svolgono l’attività di parcheggiatore o guardamacchine rimangono quasi le stesse di quelle previste dal comma 15-bis dell’art. 7 del Codice della strada: da 771 a 3.101 euro che diventano da 2mila a 7mila nel caso di reiterazione del reato dopo sentenza definitiva o di uso di minori nello svolgimento dell’attività illegale.
La novità sta nell’introduzione, per il coinvolgimento di minori o per la reiterazione del reato, del carcere da 6 mesi a 1 anno.
Sono previste modifiche anche all’art. 633 c.p. rubricato “Invasione di terreni o edifici”.
Gli articoli 32 e 33 del decreto prevedono una nuova ipotesi aggravata del reato di cui all’articolo 633 del c.p. nei confronti degli organizzatori e promotori delle occupazioni di edifici e di terreni, per la quale viene anche consentito il ricorso alle intercettazioni telefoniche.
E’ altresì prevista la pena della reclusione da 2 a 4 anni e la multa da 206 € a 2064 €, con procedibilità d’ufficio, se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.