“Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare in caso di separazione o di scioglimento del matrimonio di cui all’art. 570 bis cod. pen. – inserito dall’art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. 1 marzo 2018, n. 21 – sussiste anche in caso di violazione da parte del genitore degli obblighi di natura economica verso i figli nati da genitori conviventi more uxorio” (Corte di Cassazione, sez, VI; del 12 dicembre 2018, n. 55744).
A prescindere dal dato letterale del nuovo articolo 570-bis del Codice Penale, introdotto dal decreto legislativo 1° marzo 2018 n. 21 (di attuazione del principio di delega della riserva di codice nella materia penale contenuto nell’articolo 1, comma 85, lettera q), della legge 23 giugno 2017 n. 103), che sembrerebbe limitare l’ambito di operatività della norma alle sole violazioni degli obblighi di assistenza commessi dal “coniuge”, l’unica interpretazione sistematicamente coerente e costituzionalmente compatibile e orientata è quella dell’applicazione della norma – che si limita a spostare la previsione della sanzione penale (prima prevista dagli abrogati articoli 12-sexies della legge 1° dicembre 1970 n. 898 e 3 della legge 8 febbraio 2006 n. 54) all’interno del codice penale – anche alla violazione degli obblighi di natura economica che riguardano i figli nati fuori del matrimonio.
Del resto, la stessa legge delega all’origine del decreto n. 21 del 2018 ha legittimato un intervento di natura solo compilativa, con il passaggio di reati già esistenti all’interno del codice penale, senza però prevedere cambiamenti sostanziali, e la stessa giurisprudenza della Corte costituzionale ha sempre precisato che quando la delega, come nel caso della disciplina sulla riserva di codice, ha per oggetto il riordino di norme già esistenti, allora non si giustificherebbe alcuna introduzione di soluzioni innovative rispetto al sistema legislativo precedente.