La legge delega n. 67/2014 ha inserito nel nostro ordinamento una nuova causa estintiva del reato, denominata “sospensione del procedimento con messa alla prova” (artt. artt. 168-bis, 168-ter e 168-quater c.p. e artt. 464-bis e segg. e 657-bis c.p.p.).
Si prevede, infatti, che in presenza di determinati requisiti, l’imputato possa chiedere la sospensione del processo penale in corso, sottoponendosi poi volontariamente ad un periodo di “messa alla prova” che, ove abbia esito positivo, comporta l’estinzione del reato.
Tale istituto viene in considerazione quanto al reato di guida in stato di ebbrezza di cui all’art. 187 Codice della Strada.
Infatti, a tal proposito, la Corte Costituzionale, con la sentenza del 24 aprile 2020, n. 75 dichiarava l’incostituzionalità dell’art. 224-ter del Codice della Strada nella parte in cui rende obbligatoria da parte del Prefetto la confisca del veicolo anche in seguito ad estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza per esito positivo della messa alla prova.
Rimanevano, tuttavia, invariate le conseguenze amministrative relative alla sospensione ovvero alla revoca della patente di guida.
Con la sentenza del 09 giugno 2022 n. 163, la Consulta rimediava a questa disparità di trattamento con la condivisibile sentenza (https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do) dichiarando incostituzionale l’art. 224-ter C.d.S. nella parte in cui non prevede che l’esito positivo della messa alla prova comporti il dimezzamento della sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Prima della pronuncia della Consulta l’unica strada per ridurre il periodo di sospensione della patente erano i cc.dd. “lavori di pubblica utilità”, previsti dal comma 9-bis dell’art. 186 (in caso di esito positivo il giudice dichiara estinto il reato, dispone la riduzione della metà della sospensione della patente e revoca la confisca del veicolo).
A seguito della decisione in esame, per il reato di guida in stato di ebbrezza sarà possibile ottenere il medesimo effetto chiedendo la messa alla prova ex art. 168-bis c.p.
Questo istituto, come detto, introdotto nel 2014, consente di evitare la condanna chiedendo di essere messi sotto osservazione per un periodo di tempo determinato dal giudice.
Infatti, durante tale lasso di tempo, il soggetto ha l’obbligo attenersi al programma di trattamento elaborato dall’U.E.P.E. (Ufficio Esecuzione Penale Esterna) e svolgere dei lavori di pubblica utilità; se la messa alla prova ha buon esito, il giudice dichiara estinto il reato.
A differenza dei lavori di pubblica utilità, previsti in forma specifica per le contravvenzioni del codice della strada, la messa alla prova può essere chiesta in relazione a qualsiasi reato punito con pena detentiva di massimo 4 anni, nonché per i reati indicati dall’art. 550 c.p.p. e per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio, incluso il reato di lesioni stradali colpose, anche aggravate, di cui all’art. 590-bis c.p.
Sia i lavori di pubblica utilità contemplati all’art. 186 comma 9 bis C.d.S. che l’istituto della messa alla prova possono essere concessi una sola volta: ciò significa che, ove possibile, sarà consigliabile ricorrere all’ipotesi prevista dal codice della strada, in modo da non pregiudicare la possibilità di chiedere la messa alla prova per altri procedimenti; grazie alla pronuncia della Corte Costituzionale, tuttavia, con la messa alla prova si potrà ridurre la durata della sospensione anche nel caso in cui l’interessato abbia già fruito dei lavori di pubblica utilità.
È importante notare che né la messa alla prova, né i lavori di pubblica utilità previsti dal comma 9-bis dell’art.186 C.d.S. consentono di evitare la revoca della patente, laddove ne ricorrano i presupposti (ossia guida in stato di ebbrezza con più di 1,5 g/l accertata per due volte nell’arco di un biennio; guida sotto effetto di stupefacenti; lesioni stradali colpose aggravate).
In questi casi la dichiarazione di estinzione del reato impedisce al giudice di dichiarare la revoca la patente, che verrà comunque irrogata dal Prefetto competente a seguito della trasmissione degli atti da parte del Tribunale.
La Corte Costituzionale ha tuttavia ritenuto irragionevole la disparità di trattamento per quanto concerne la riduzione della sospensione, trattandosi di istituti analoghi per modalità e scopo ed ha dichiarato illegittima la relativa disposizione del Codice della Strada con espresso riferimento al reato di guida in stato di ebbrezza.