Il decreto Ministeriale del 20 dicembre 2021 (Fondo per il rimborso delle spese legali agli imputati assolti – Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all’articolo 1, c.1015 della l. 178/2020 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all’art. 1 c.1020), pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20/01/2022 sono stati definiti i criteri e le modalità dell’erogazione del rimborso delle spese legali agli imputati assolti con sentenza divenuta irrevocabile dalla data del 1° gennaio 2021, in poi.
Il Decreto riferisce che possono accedere al rimborso i destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata secondo i termini che seguono:
– “perché il fatto non sussiste”;
– “perché non ha commesso il fatto”;
– “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”, escluso il caso in cui quest’ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.
Mentre, non possono accedere al fondo anche coloro che:
– pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri;
– per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
– abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato;
– abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite;
– abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipendono;
Quanto alla somma che può essere liquidata, il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500 euro, ripartito in tre quote annuali, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Il Decreto in parola riporta altresì nel dettaglio la modalità pratiche mediante le quali l’interessato può formulare la domanda.
Infatti, l’imputato stesso, può presentare istanza di accesso al fondo tramite apposita piattaforma telematica accessibile dal sito https://www.giustizia.it/giustizia/i t/mg_3_16.page mediante le credenziali SPID di livello due.
Nel caso di imputati minorenni o incapaci, l’istanza potrà essere presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale.
Qualora sia intervenuto il decesso dell’imputato, l’istanza potrà essere presentata dall’erede e, in caso di pluralità di eredi, da uno degli eredi nell’interesse di tutti.
Tra gli elementi che dovranno essere indicati e documentati nella richiesta ci sono, oltre alla durata del processo definito con la sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile (calcolata dalla data di emissione del provvedimento con il quale è stata esercitata l’azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva) anche l’importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine.
Ciascun richiedente, dopo la presentazione della domanda, potrà variare, sulla piattaforma digitale ove presentata la domanda, la sua anagrafica (residenza, coordinate IBAN su cui ricevere il bonifico).
La variazione dell’anagrafica potrà essere operata entro determinati parametri, puntualmente indicati nel decreto.
Quanto al tempo in cui è possibile formulare la domanda, con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nel corso dell’anno 2022 e degli anni a seguire, la domanda potrà essere presentata tra il 1° gennaio ed il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile, mentre con riferimento alle sole sentenze diventate irrevocabili nel corso dell’anno 2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022.
Da ultimo, si segnala che il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni annui.
Pertanto, è stata prevista una sorta di graduatoria, che darà priorità:
– alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza resa dalla Corte di Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all’esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni;
– a quelle rese dal giudice di appello o comunque all’esito di un processo durato più di cinque e fino a otto anni;
– a quelle rese dal giudice di primo grado o comunque all’esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni.
Nell’ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze presentate per processi più lunghi e, a parità di durata, a quelle degli imputati con reddito inferiore nell’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.
Il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle finanze svolgeranno un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerge dalla documentazione allegata.
Ciascuna istanza di rimborso sarà accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di € 10.500,00, e comunque nei limiti delle risorse disponibili rispetto alla sua collocazione in graduatoria.