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IL CONDOMINO CHE, MEDIANTE ALLACCIO ABUSIVO A VALLE DEL CONTATORE CONDOMINIALE, SI IMPOSSESSI DI ENERGIA ELETTRICA DESTINATA ALL’ALIMENTAZIONE DI APPARECCHI ED IMPIANTI DI PROPRIETÀ COMUNE, RISPONDE DI FURTO.

Pronunciandosi su un ricorso proposto avverso la sentenza con cui la Corte d’appello aveva confermato la condanna inflitta in primo grado ad un uomo per il reato di furto aggravato per esserci abusivamente allacciato al contatore condominiale Enel, la Cassazione penale, Sez. V, con la sentenza 14 settembre 2022, n. 33904 nel disattendere la tesi difensiva, ha riaffermato il principio secondo cui integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita (e neppure quello di cui all’art. 627 c.p., oggi depenalizzato) la condotta del condomino che, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune.

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